
L’Ordine Territoriale è una istituzione regolamentata con Legge n. 1395/1923; e con il Regio Decreto 2537/1925, che specifica: “in ogni provincia è costituito l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, avente sede nel comune capoluogo”.
Successivamente con il R.D. 2145/1927, ingegneri ed architetti vengono segnati in albi distinti.
Più recentemente con i DPR382/80, 328/01 e 137/12 sono state apportate integrazioni e modifiche alle stesse.
Compiti istituzionali
I compiti istituzionali dell’Ordine in sintesi sono:
- l’esercizio di custodia dell’Albo Professionale;
- la tutela del titolo e dell’esercizio professionale;
- l’ aggiornamento professionale, in attuazione delle disposizioni del DPR 137/2012, art. 7;
- dare, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla congruità di onorari.
Il Ministero della Giustizia vigila sull’operato dell’Ordine territoriale.
Albo degli Iscritti
Con il DPR 328/01 vengono istituite due sezioni dell’Albo:
- sezione A: per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2)
- sezione B: per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
- settore A: ingegneria civile e ambientale;
- settore B: ingegneria industriale;
- settore C: Ingegneria dell’informazione.
Partecipazione degli iscritti alla gestione dell’Ordine
Annualmente viene indetta l’Assemblea degli iscritti che è preposta principalmente all’approvazione del bilancio.
In tale evento istituzionale gli iscritti possono intervenire nelle modalità previste per chiarimenti e/o proposte.
Gli iscritti inoltre, possono richiedere di essere ammessi ai gruppi di lavoro delle Commissioni istituite dall’Ordine che agiscono quale supporto al Consiglio per l’approfondimento delle varie tematiche tecniche.