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Italia
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L’Ordine Territoriale è una istituzione regolamentata con Legge n. 1395/1923; e con il Regio Decreto 2537/1925, che specifica: “in ogni provincia è costituito l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, avente sede nel comune capoluogo”.

Successivamente con il R.D. 2145/1927, ingegneri ed architetti vengono segnati in albi distinti.

Più recentemente con i DPR382/80, 328/01 e 137/12 sono state apportate integrazioni e modifiche alle stesse.

Compiti istituzionali

I compiti istituzionali dell’Ordine in sintesi sono:

  • l’esercizio di custodia dell’Albo Professionale;
  • la tutela del titolo e dell’esercizio professionale;
  • l’ aggiornamento professionale, in attuazione delle disposizioni del DPR 137/2012, art. 7;
  • dare, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla congruità di onorari.

Il Ministero della Giustizia vigila sull’operato dell’Ordine territoriale.

Albo degli Iscritti

Con il DPR 328/01 vengono istituite due sezioni dell’Albo:

  • sezione A: per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2)
  • sezione B: per i possessori di laurea triennale.

Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:

  • settore A: ingegneria civile e ambientale;
  • settore B: ingegneria industriale;
  • settore C: Ingegneria dell’informazione.

Partecipazione degli iscritti alla gestione dell’Ordine

Annualmente viene indetta l’Assemblea degli iscritti che è preposta principalmente all’approvazione del bilancio.

In tale evento istituzionale gli iscritti possono intervenire nelle modalità previste per chiarimenti e/o proposte.

Gli iscritti inoltre, possono richiedere di essere ammessi ai gruppi di lavoro delle Commissioni istituite dall’Ordine che agiscono quale supporto al Consiglio per l’approfondimento delle varie tematiche tecniche.